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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2017)
Art. 7Obbligo d’informare l’acquirente
1 Chi immette sul mercato sostanze o preparati deve informare l’acquirente sulle loro proprietà e pericoli sotto il profilo della salute, nonché sulle necessarie misure protettive e precauzionali.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il tipo, il contenuto e l’estensione di questa informazione, segnatamente sul contenuto e la consegna di una scheda tecnica di sicurezza.