Legge federale
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Art. 13 Seconda notifica e seconda omologazione
1 Le sostanze e i preparati soggetti all’obbligo di notifica e d’omologazione necessitano di una notifica o rispettivamente di un’omologazione secondo gli articoli 9–11 anche se sono già stati notificati da un altro notificante o rispettivamente omologati per un altro notificante. 2 Il Consiglio federale definisce una procedura speciale per la seconda notifica e la seconda omologazione e, tenendo conto degli interessi del primo notificante, stabilisce in particolare a quali condizioni:
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