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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 13Seconda notifica e seconda omologazione
1 Le sostanze e i preparati soggetti all’obbligo di notifica e d’omologazione necessitano di una notifica o rispettivamente di un’omologazione secondo gli articoli 9–11 anche se sono già stati notificati da un altro notificante o rispettivamente omologati per un altro notificante.
2 Il Consiglio federale definisce una procedura speciale per la seconda notifica e la seconda omologazione e, tenendo conto degli interessi del primo notificante, stabilisce in particolare a quali condizioni:
a.
il secondo notificante può far riferimento a documenti di notifica già presentati;
b.
il primo notificante è tenuto a tollerare l’utilizzazione dei suoi documenti di notifica nell’interesse della protezione degli animali.