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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 17Informazioni ulteriori
Il notificante deve informare senza indugio l’organo di notifica e se del caso inviargli nuovi documenti, qualora siano state acquisite nuove conoscenze circa la sostanza o il preparato oppure se sono mutate in modo rilevante alcune circostanze determinanti come le proprietà, lo scopo d’impiego, le quantità fabbricate o immesse sul mercato.