Art. 19 Prescrizioni relative a sostanze
1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni speciali per: - a.
- determinate sostanze e preparati che possono mettere in pericolo la salute;
- b.
- oggetti che contengono sostanze o preparati di cui alla lettera a e nei quali, se usati conformemente alla loro destinazione o quanto è lecito attendersi, tali sostanze o preparati possono mettere in pericolo la salute.
2 Può: - a.
- limitare le modalità d’utilizzazione, segnatamente la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego;
- b.
- limitare l’immissione sul mercato, segnatamente per quanto concerne lo scopo d’impiego, la forma e la natura della sostanza o del preparato;
- c.
- proibire l’utilizzazione qualora non vi sia altro modo per tutelare la vita e la salute;
- d.
- vincolare l’esportazione a condizioni speciali;
- e.
- prescrivere la dichiarazione obbligatoria di determinate sostanze contenute in oggetti o che possono essere da questi sprigionate;
- f.
- prescrivere che determinate piante e animali velenosi siano caratterizzati come tali quando sono immessi sul mercato;
- g.
- stabilire la classificazione e la caratterizzazione di singole sostanze pericolose e definire limiti di concentrazione per la classificazione e la caratterizzazione di preparati che contengono siffatte sostanze.
|