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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 19Prescrizioni relative a sostanze
1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni speciali per:
a.
determinate sostanze e preparati che possono mettere in pericolo la salute;
b.
oggetti che contengono sostanze o preparati di cui alla lettera a e nei quali, se usati conformemente alla loro destinazione o quanto è lecito attendersi, tali sostanze o preparati possono mettere in pericolo la salute.
2 Può:
a.
limitare le modalità d’utilizzazione, segnatamente la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego;
b.
limitare l’immissione sul mercato, segnatamente per quanto concerne lo scopo d’impiego, la forma e la natura della sostanza o del preparato;
c.
proibire l’utilizzazione qualora non vi sia altro modo per tutelare la vita e la salute;
d.
vincolare l’esportazione a condizioni speciali;
e.
prescrivere la dichiarazione obbligatoria di determinate sostanze contenute in oggetti o che possono essere da questi sprigionate;
f.
prescrivere che determinate piante e animali velenosi siano caratterizzati come tali quando sono immessi sul mercato;
g.
stabilire la classificazione e la caratterizzazione di singole sostanze pericolose e definire limiti di concentrazione per la classificazione e la caratterizzazione di preparati che contengono siffatte sostanze.