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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 21Conservazione, deposito
Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere conservati e depositati in modo sicuro e adeguato alla loro pericolosità. Devono in particolare:
a.
essere protetti da influssi esterni pericolosi;
b.
essere inaccessibili alle persone non autorizzate;
c.
essere conservati o immagazzinati in modo da evitare un impiego errato oppure confusioni, segnatamente con derrate alimentari.