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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 22Obbligo di ritiro e di restituzione
1 Chi fornisce sostanze o preparati pericolosi è tenuto a ritirarli dagli utenti non professionisti per la corretta eliminazione. La restituzione di piccole quantità è gratuita.
2 Il Consiglio federale può stabilire che i detentori che intendono eliminare sostanze e preparati particolarmente pericolosi siano tenuti a restituirli per l’eliminazione.