Legge federale
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Art. 25 Misure nelle imprese e negli istituti di formazione
1 Chi utilizza a titolo professionale o commerciale sostanze o preparati deve, per proteggere la vita e la salute degli impiegati, prendere tutte le misure di cui l’esperienza ha mostrato la necessità, che lo stato della tecnica permette di applicare e che appaiono adeguate alla situazione dell’impresa. L’esecuzione di questa disposizione è retta, fatti salvi gli articoli 42 e 45, dalla legge sul lavoro del 13 marzo 19643 e dalla legge federale del 20 marzo 19814 sull’assicurazione contro gli infortuni. 2 Nelle imprese e negli istituti di formazione nei quali sono utilizzate a titolo professionale o commerciale sostanze o preparati pericolosi si designa una persona responsabile per le questioni relative alla loro utilizzazione secondo le prescrizioni e che sia capace di fornire alle autorità d’esecuzione le informazioni necessarie (art. 42 cpv. 2). Detta persona deve disporre delle necessarie qualificazioni tecniche e competenze imprenditoriali. Il suo nome va comunicato all’autorità cantonale d’esecuzione. |