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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 26Documentazione
1 L’organo di notifica predispone una documentazione esauriente concernente sostanze e preparati. A tal fine tiene un registro dei prodotti.
2 I Servizi di valutazione devono disporre della documentazione necessaria per l’adempimento dei loro compiti.