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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 27Registro dei prodotti
1 Il registro dei prodotti contiene le indicazioni relative alle sostanze e ai preparati, segnatamente quelle:
a.
rilevate o elaborate dall’organo di notifica o dai Servizi di valutazione nell’ambito delle procedure di notifica o di omologazione di cui al capitolo 2;
b.
comunicate dal fabbricante secondo l’articolo 18.
2 Il Consiglio federale, tenendo conto degli interessi del fabbricante, disciplina il trattamento dei dati contenuti nel registro dei prodotti, in particolare il loro impiego e la loro trasmissione; stabilisce quali indicazioni possono essere trasmesse alle autorità d’esecuzione che eseguono prescrizioni concernenti sostanze o preparati in virtù di altri atti legislativi.