Legge federale
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Art. 31 Esecuzione
1 I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto la competenza non spetti alla Confederazione. Provvedono affinché gli organi esecutivi della presente legge coordinino le proprie attività con quelle degli organi responsabili della protezione dei lavoratori e della protezione dell’ambiente. 2 I Cantoni eseguono le decisioni delle autorità federali, se queste conferiscono loro tale incarico. |