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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 31Esecuzione
1 I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto la competenza non spetti alla Confederazione. Provvedono affinché gli organi esecutivi della presente legge coordinino le proprie attività con quelle degli organi responsabili della protezione dei lavoratori e della protezione dell’ambiente.
2 I Cantoni eseguono le decisioni delle autorità federali, se queste conferiscono loro tale incarico.