Legge federale
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Art. 37 Basi scientifiche, ricerca
1 La Confederazione procura le basi scientifiche necessarie per l’applicazione della presente legge. 2 Può effettuare rilevazioni autonomamente o in collaborazione con i Cantoni, con istituzioni adeguate o specialisti. 3 Nel quadro della cooperazione internazionale può finanziare totalmente o parzialmente analisi di sostanze e preparati. 4 Promuove l’insegnamento e la ricerca scientifici sulle proprietà pericolose di sostanze e di preparati. |