del 15 dicembre 2000 (Stato 1° luglio 2023)
1 La Confederazione procura le basi scientifiche necessarie per l’applicazione della presente legge.
2 Può effettuare rilevazioni autonomamente o in collaborazione con i Cantoni, con istituzioni adeguate o specialisti.
3 Nel quadro della cooperazione internazionale può finanziare totalmente o parzialmente analisi di sostanze e preparati.
4 Promuove l’insegnamento e la ricerca scientifici sulle proprietà pericolose di sostanze e di preparati.