Legge federale
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Art. 49 Crimini e delitti 8
1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria il fabbri-cante che intenzionalmente:9
2 ...10 3 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:11
4 Qualora da reati di cui al capoverso 1 o 3 risulti un grave pericolo per esseri umani la pena è una pena detentiva fino a dieci anni o una pena pecuniaria.12 5 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.13 8 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 9 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 10 Abrogato dal n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 11 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 12 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 13 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |