Legge federale
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Art. 50 Contravvenzioni
1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:14
2 Se il colpevole ha agito per negligenza la pena è la multa. 3 Sempre che non sia stato commesso un reato di cui al capoverso 1 o all’articolo 49, per infrazioni di sue prescrizioni esecutive il Consiglio federale può comminare:
4 Il tentativo e la complicità sono punibili. 5 e 6 ...16 14 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 15 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 16 Abrogati dal n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |