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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 52Perseguimento penale, denuncia
1 Il perseguimento e il giudizio di reati spettano ai Cantoni.
2 Qualora vi siano sufficienti sospetti che nella sfera d’esecuzione della Confederazione sia stato commesso un reato, l’ufficio federale competente ne avvisa l’autorità cantonale; nei casi di esigua gravità si può rinunciare alla denuncia penale.