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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
Art. 10Omologazione di prodotti biocidi
1 L’organo di notifica controlla e valuta i documenti pervenuti unitamente ai Servizi di valutazione e, tenendo conto della valutazione dei rischi (art. 16), decide entro un termine fissato dal Consiglio federale.
2 Il prodotto biocida è omologato se per l’impiego previsto in particolare:
a.
è sufficientemente efficace;
b.
non ha effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o su quella di animali da reddito o domestici.
3 L’omologazione può essere negata o revocata se i rischi per la salute danno adito a preoccupazioni e se per lo stesso tipo di prodotti biocidi è omologata un’altra sostanza attiva che presenta un rischio nettamente inferiore per la salute e non comporta alcun importante svantaggio economico e pratico per l’utente.
4 Il Consiglio federale stabilisce i tipi e le procedure d’omologazione, nonché le eccezioni all’obbligo d’omologazione per i prodotti biocidi. Le omologazioni sono limitate nel tempo.