Art. 10a Obbligo di comunicazione relativo ai prodotti biocidi 3
1 Chi immette sul mercato prodotti biocidi è tenuto a comunicare alla Confederazione i pertinenti dati. 2 Il Consiglio federale stabilisce in particolare i dati da rilevare e l’autorità cui vanno comunicati. 3 Introdotto dal n. I n. 1 della LF del 21 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 263; 2023 708; FF 2020 5759, 5967). |