Legge federale
|
Art. 16 Valutazione dei rischi
1 L’organo di notifica determina unitamente ai Servizi di valutazione i pericoli connessi a sostanze o preparati (valutazione dei rischi). A tal fine si possono esigere dal notificante informazioni supplementari e se necessario lo svolgimento di ulteriori analisi. 2 Sono soggetti alla valutazione dei rischi:
3 In base alla valutazione dei rischi l’organo di notifica può raccomandare o ordinare al notificante provvedimenti per ridurre i rischi; sente dapprima l’interessato. 4 Se non è possibile adottare provvedimenti per ridurre i rischi oppure se i rischi non possono essere sufficientemente ridotti con tali provvedimenti, gli organi competenti provvedono ad adeguare le pertinenti prescrizioni legali. 5 Qualora siano disponibili nuove conoscenze la valutazione dei rischi è riesaminata e, se del caso, rielaborata. Per i prodotti biocidi e i prodotti fitosanitari il riesame avviene inoltre periodicamente. |