Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
Art. 16Valutazione dei rischi
1 L’organo di notifica determina unitamente ai Servizi di valutazione i pericoli connessi a sostanze o preparati (valutazione dei rischi). A tal fine si possono esigere dal notificante informazioni supplementari e se necessario lo svolgimento di ulteriori analisi.
2 Sono soggetti alla valutazione dei rischi:
a.
le nuove sostanze (art. 9);
b.
le sostanze e i preparati per i quali è necessaria un’omologazione (art. 10 e 11);
c.
le vecchie sostanze da esaminare secondo l’articolo 15 capoverso 2 lettera b.
3 In base alla valutazione dei rischi l’organo di notifica può raccomandare o ordinare al notificante provvedimenti per ridurre i rischi; sente dapprima l’interessato.
4 Se non è possibile adottare provvedimenti per ridurre i rischi oppure se i rischi non possono essere sufficientemente ridotti con tali provvedimenti, gli organi competenti provvedono ad adeguare le pertinenti prescrizioni legali.
5 Qualora siano disponibili nuove conoscenze la valutazione dei rischi è riesaminata e, se del caso, rielaborata. Per i prodotti biocidi e i prodotti fitosanitari il riesame avviene inoltre periodicamente.