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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
Art. 2Campo d’applicazione
1 La presente legge è applicabile all’utilizzazione di sostanze e preparati.
2 L’utilizzazione di microorganismi è equiparata all’utilizzazione di sostanze e preparati per quanto essi siano impiegati in prodotti biocidi o in prodotti fitosanitari.
3 Mediante ordinanza, l’Assemblea federale può estendere il campo d’applicazione della presente legge o di singole disposizioni a:
a.
organismi che presentano o che possono presentare proprietà pericolose ai sensi della presente legge;
b.
la protezione della vita e della salute di animali domestici e da reddito.
4 Il Consiglio federale prevede eccezioni dal campo d’applicazione o da singole disposizioni della presente legge se:
a.
altri atti legislativi federali proteggono sufficientemente la vita e la salute dagli effetti nocivi delle sostanze e dei preparati;
b.
le sostanze e i preparati sono destinati esclusivamente al transito o all’esportazione;
c.
la difesa integrata e i compiti delle autorità di polizia o doganali lo esigono.