Legge federale
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Art. 22 Obbligo di ritiro e di restituzione
1 Chi fornisce sostanze o preparati pericolosi è tenuto a ritirarli dagli utenti non professionisti per la corretta eliminazione. La restituzione di piccole quantità è gratuita. 2 Il Consiglio federale può stabilire che i detentori che intendono eliminare sostanze e preparati particolarmente pericolosi siano tenuti a restituirli per l’eliminazione. |