Legge federale
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Art. 25a Riduzione dei rischi associati all’impiego di prodotti biocidi 6
1 I rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente associati all’impiego di prodotti biocidi vanno ridotti e la qualità dell’acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee va migliorata. 2 Il Consiglio federale stabilisce entro il 2023:
c. il metodo con cui è calcolato il raggiungimento di tali obiettivi. 6 Introdotto dal n. I n. 1 della LF del 21 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 263; 2023 708; FF 2020 5759, 5967). |