Legge federale
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Art. 28 Informazione
1 La Confederazione informa il pubblico e le autorità sui rischi e i pericoli connessi con l’utilizzazione di sostanze e preparati e raccomanda misure per attenuare i rischi. 2 Emana istruzioni tecniche e pubblica le liste di sostanze e preparati necessarie per l’applicazione della presente legge. 3 I Cantoni informano nel loro ambito di competenza. |