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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
Art. 30Centro d’informazione tossicologica
1 Il Consiglio federale designa un Centro d’informazione tossicologica e provvede alla copertura finanziaria dei compiti ad esso assegnati.
2 Il Centro d’informazione fornisce informazioni sulla prevenzione e il trattamento di intossicazioni e raccomanda le misure da prendere; a tal fine raccoglie ed elabora le necessarie informazioni, comprese quelle relative a casi d’intossicazione.
3 Il Centro ha accesso illimitato ai dati del registro dei prodotti (art. 27) ed è autorizzato ad esigere direttamente dal fabbricante ulteriori indicazioni concernenti sostanze e preparati necessarie per l’adempimento dei suoi compiti.
4 Il Consiglio federale adotta le misure necessarie affinché i dati messi a disposizione secondo il capoverso 3 siano trattati in modo confidenziale e i segreti commerciali e di fabbricazione siano tutelati. Stabilisce in particolare a quali condizioni e in quale misura il Centro d’informazione è autorizzato a fornire, a fini medici di tipo preventivo o terapeutico, indicazioni circa la composizione e le proprietà di sostanze e preparati.