Legge federale
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Art. 33 Vigilanza
1 La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge. 2 Coordina le misure esecutive dei Cantoni, sempre che vi sia un interesse ad un’esecuzione uniforme. A tal fine può segnatamente:
7 Nuovo testo giusta l’all. n. 30 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). |