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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
Art. 34Competenze esecutive della Confederazione
1 La Confederazione esegue:
a.
l’articolo 5 capoverso 1 lettera a (valutazione e classificazione di sostanze e preparati) e le disposizioni che si fondano sull’articolo 5 capoverso 2 lettera a;
b.
l’articolo 7 (obbligo d’informazione da parte del fabbricante);
c.
gli articoli 9–17 (notifica e omologazione di determinate sostanze e preparati);
d.
l’articolo 18 (notifiche relative a sostanze e preparati);
e.
l’articolo 19 capoverso 2 lettera d (esportazione);
f.
gli articoli 26–30 (documentazione e informazione), ad eccezione dell’articolo 28 capoverso 3.
2 Può delegare singoli compiti parziali di cui al capoverso 1 ai Cantoni o far capo a loro per determinati compiti parziali.
3 L’esecuzione spetta inoltre alla Confederazione per quanto attiene:
a.
agli impianti, alle attività, alle sostanze e ai preparati che servono alla difesa nazionale;
b.
all’importazione, al transito e all’esportazione.