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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
Art. 35Coordinamento
1 Il Consiglio federale stabilisce quali Servizi di valutazione vanno coinvolti nelle procedure e nei controlli di cui al capitolo 2.
2 Qualora in base a diversi atti legislativi sostanze o preparati devono essere notificati o omologati presso più di un servizio della Confederazione, stabilisce un organo di notifica comune.
3 Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali coinvolti.