Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
Art. 39Trasposizione di prescrizioni e norme armonizzate a livello internazionale
1 Nell’emanare le sue disposizioni il Consiglio federale tiene conto delle direttive, raccomandazioni, prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale.
2 Entro i limiti della presente legge può dichiarare applicabili talune prescrizioni e norme armonizzate a livello internazionale. Può autorizzare l’ufficio federale competente ad aggiornare su taluni punti tecnici di minore importanza le prescrizioni e le norme applicabili.
3 A titolo eccezionale può stabilire un tipo speciale di pubblicazione delle prescrizioni e norme applicabili e decidere di rinunciare ad una traduzione nelle lingue ufficiali.