Art. 4 Definizioni
1 Ai sensi della presente legge si intende per: - a.
- sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Si distingue tra vecchie e nuove sostanze:
- 1.
- per vecchie sostanze s’intendono tutte le sostanze designate come tali dal Consiglio federale,
- 2.
- per nuove sostanze s’intendono tutte le altre sostanze;
- b.
- sostanze attive: sostanze e microorganismi, inclusi i virus, se possono avere efficacia quali prodotti biocidi o fitosanitari;
- c.
- preparati: miscugli, miscele e soluzioni composti di due o più sostanze;
- d.
- prodotti biocidi: sostanze attive e preparati che non sono prodotti fitosanitari e che sono destinati a:
- 1.
- allontanare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo gli organismi nocivi, oppure
- 2.
- impedire i danni provocati da organismi nocivi;
- e.
- prodotti fitosanitari: sostanze attive e preparati destinati a:
- 1.
- proteggere le piante e i prodotti vegetali da organismi nocivi o prevenire la loro azione,
- 2.
- influenzare i processi vitali di piante in altro modo che quale sostanza nutritiva,
- 3.
- conservare i prodotti vegetali,
- 4.
- distruggere piante o parti di piante indesiderate, oppure
- 5.
- influenzare una crescita vegetale indesiderata;
- f.
- fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o ottiene sostanze o preparati a titolo professionale o commerciale; chi importa sostanze o preparati per scopi professionali o commerciali è equiparato al fabbricante;
- g.
- notificante: ogni persona fisica o giuridica che presenta all’organo di notifica le notifiche per nuove sostanze, documenti concernenti vecchie sostanze esaminate o domande d’omologazione per sostanze attive o preparati;
- h.
- organo di notifica: l’organo federale destinatario in particolare di notifiche per nuove sostanze, di documenti concernenti vecchie sostanze esaminate o di domande d’omologazione per sostanze attive e preparati, nonché di altre notifiche e che è responsabile di coordinare le procedure e di pronunciare le decisioni necessarie;
- i.
- immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi; l’importazione a scopo professionale o commerciale è equiparata all’immissione sul mercato;
- j.
- utilizzazione: qualsiasi attività in rapporto con sostanze o preparati, in particolare la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, il deposito, la conservazione, il trasporto, l’impiego o l’eliminazione.
2 Il Consiglio federale può ulteriormente precisare e distinguere le definizioni di cui al capoverso 1 e altri concetti impiegati nella presente legge, nonché prevedere adeguamenti ed eccezioni basati su nuove conoscenze scientifiche e tecniche o tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale.
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