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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
Art. 4Definizioni
1 Ai sensi della presente legge si intende per:
a.
sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Si distingue tra vecchie e nuove sostanze:
1.
per vecchie sostanze s’intendono tutte le sostanze designate come tali dal Consiglio federale,
2.
per nuove sostanze s’intendono tutte le altre sostanze;
b.
sostanze attive: sostanze e microorganismi, inclusi i virus, se possono avere efficacia quali prodotti biocidi o fitosanitari;
c.
preparati: miscugli, miscele e soluzioni composti di due o più sostanze;
d.
prodotti biocidi: sostanze attive e preparati che non sono prodotti fitosanitari e che sono destinati a:
1.
allontanare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo gli organismi nocivi, oppure
2.
impedire i danni provocati da organismi nocivi;
e.
prodotti fitosanitari: sostanze attive e preparati destinati a:
1.
proteggere le piante e i prodotti vegetali da organismi nocivi o prevenire la loro azione,
2.
influenzare i processi vitali di piante in altro modo che quale sostanza nutritiva,
3.
conservare i prodotti vegetali,
4.
distruggere piante o parti di piante indesiderate, oppure
5.
influenzare una crescita vegetale indesiderata;
f.
fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o ottiene sostanze o preparati a titolo professionale o commerciale; chi importa sostanze o preparati per scopi professionali o commerciali è equiparato al fabbricante;
g.
notificante: ogni persona fisica o giuridica che presenta all’organo di notifica le notifiche per nuove sostanze, documenti concernenti vecchie sostanze esaminate o domande d’omologazione per sostanze attive o preparati;
h.
organo di notifica: l’organo federale destinatario in particolare di notifiche per nuove sostanze, di documenti concernenti vecchie sostanze esaminate o di domande d’omologazione per sostanze attive e preparati, nonché di altre notifiche e che è responsabile di coordinare le procedure e di pronunciare le decisioni necessarie;
i.
immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi; l’importazione a scopo professionale o commerciale è equiparata all’immissione sul mercato;
j.
utilizzazione: qualsiasi attività in rapporto con sostanze o preparati, in particolare la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, il deposito, la conservazione, il trasporto, l’impiego o l’eliminazione.
2 Il Consiglio federale può ulteriormente precisare e distinguere le definizioni di cui al capoverso 1 e altri concetti impiegati nella presente legge, nonché prevedere adeguamenti ed eccezioni basati su nuove conoscenze scientifiche e tecniche o tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale.