Legge federale
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Art. 42 Attribuzioni delle autorità d’esecuzione
1 Per controllare l’osservanza delle disposizioni della presente legge, le autorità d’esecuzione hanno la facoltà di analizzare sostanze, preparati e oggetti secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera b, come pure di controllarne l’utilizzazione. 2 A tal fine sono autorizzate ad esigere da tutte le persone che utilizzano siffatte sostanze, preparati e oggetti che gratuitamente:
3 Dette autorità sono autorizzate, a spese del responsabile, a prendere tutte le misure necessarie per eliminare le situazioni illecite relative a siffatte sostanze, preparati e oggetti. Hanno in particolare la facoltà di:
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