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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
Art. 42Attribuzioni delle autorità d’esecuzione
1 Per controllare l’osservanza delle disposizioni della presente legge, le autorità d’esecuzione hanno la facoltà di analizzare sostanze, preparati e oggetti secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera b, come pure di controllarne l’utilizzazione.
2 A tal fine sono autorizzate ad esigere da tutte le persone che utilizzano siffatte sostanze, preparati e oggetti che gratuitamente:
a.
forniscano le necessarie informazioni;
b.
procedano ad indagini o ne tollerino l’esecuzione;
c.
garantiscano l’accesso ai locali dell’impresa e ai depositi;
d.
consentano il prelievo di campioni o su domanda mettano a disposizione campioni.
3 Dette autorità sono autorizzate, a spese del responsabile, a prendere tutte le misure necessarie per eliminare le situazioni illecite relative a siffatte sostanze, preparati e oggetti. Hanno in particolare la facoltà di:
a.
proibirne l’ulteriore utilizzazione;
b.
ordinarne il ritiro o la restituzione;
c.
ordinare che siano resi innocui o distrutti;