Legge federale
|
Art. 45 Scambio di dati tra autorità d’esecuzione
1 Se diversi servizi federali sono coinvolti nell’esecuzione della presente legge, essi provvedono a scambiarsi i dati, sempre che necessario per l’esecuzione dei loro compiti. 2 Il Consiglio federale può prevedere lo scambio di dati con altre autorità o organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato, qualora ciò sia necessario per l’esecuzione della presente legge. 3 I servizi federali trasmettono alle competenti autorità d’esecuzione cantonali i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti esecutivi. 4 Le autorità d’esecuzione cantonali comunicano ai servizi federali competenti i dati che hanno rilevato secondo la presente legge. 5 Per lo scambio dei dati possono essere installate procedure di richiamo automatizzate. In tal caso il Consiglio federale, tenendo conto di tutti gli interessi degni di protezione, stabilisce chi è autorizzato a richiamare dati, quali dati è lecito richiamare e per quali scopi. |