Legge federale
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Art. 46 Scambio di dati con l’estero e con organizzazioni internazionali
1 Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati con autorità e istituzioni estere come pure con organizzazioni internazionali. 2 I dati confidenziali possono essere trasmessi ad autorità ed istituzioni estere come pure ad organizzazioni internazionali soltanto se:
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