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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
Art. 46Scambio di dati con l’estero e con organizzazioni internazionali
1 Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati con autorità e istituzioni estere come pure con organizzazioni internazionali.
2 I dati confidenziali possono essere trasmessi ad autorità ed istituzioni estere come pure ad organizzazioni internazionali soltanto se:
a.
lo esigono trattati di diritto internazionale pubblico oppure risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure
b.
assolutamente necessario per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la vita e la salute.