Legge federale
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Art. 49 Crimini e delitti 10
1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria il fabbri-cante che intenzionalmente:11
2 ...12 3 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:13
4 Qualora da reati di cui al capoverso 1 o 3 risulti un grave pericolo per esseri umani la pena è una pena detentiva fino a dieci anni o una pena pecuniaria.14 5 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.15 10 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 11 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 12 Abrogato dal n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 13 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 14 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 15 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |