1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria il fabbri-cante che intenzionalmente:11
a.
immette sul mercato sostanze o preparati per determinati impieghi di cui sa o deve sapere che mettono direttamente in pericolo la vita e la salute (art. 5 cpv. 1);
b.
non classifica, imballa o caratterizza correttamente sostanze o preparati (art. 5 cpv. 1), oppure non redige alcuna scheda tecnica di sicurezza oppure vi iscrive dati falsi o incompleti (art. 7);
c.
immette sul mercato sostanze o preparati:
1.
senza notificarli (art. 6 e 13 cpv. 1),
2.
prima che la notifica sia accettata o prima del termine fissato (art. 9 cpv. 2),
3.
senza disporre dell’omologazione (art. 6 e 13 cpv. 1);
d.
occulta al servizio competente indicazioni concernenti sostanze o preparati o fornisce indicazioni errate (art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 4, 11 cpv. 2, 15 cpv. 2, 16 cpv. 1, 17, 30 cpv. 3 e 42 cpv. 2);
e.
viola prescrizioni relative a sostanze (art. 19 cpv. 2 lett. a–c, e, g);
f.
contravviene a misure ordinate in applicazione della clausola di salvaguardia (art. 41).
3 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:13
a.
immette sul mercato sostanze o preparati pericolosi senza informare conformemente alle prescrizioni l’acquirente in merito alle loro proprietà o alle misure preventive e di protezione oppure senza fornirgli una scheda tecnica di sicurezza (art. 7);
b.
viola l’obbligo di diligenza nell’utilizzare sostanze o preparati pericolosi mettendo consapevolmente in pericolo la vita o la salute di altre persone (art. 8, 21, 23 e 25 cpv. 1);
c.
viola l’obbligo di domanda cautelativa (art. 12);
d.
viola prescrizioni relative a sostanze (art. 19 cpv. 2 lett. a e c);
e.
contravviene a prescrizioni concernenti l’esportazione (art. 19 cpv. 2 lett. d);
consegna a persone non autorizzate sostanze o preparati pericolosi (art. 19 cpv. 2 lett. a e art. 24 cpv. 1);
h.
viola l’obbligo del segreto (art. 30 cpv. 4, 43 e 44);
i.
contravviene a misure ordinate in applicazione della clausola di salvaguardia (art. 41).
4 Qualora da reati di cui al capoverso 1 o 3 risulti un grave pericolo per esseri umani la pena è una pena detentiva fino a dieci anni o una pena pecuniaria.14
5 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.15
10 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
11 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
12 Abrogato dal n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
13 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
14 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
15 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).