Legge federale
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Art. 5 Controllo autonomo
1 Il fabbricante che immette sul mercato sostanze o preparati deve provvedere affinché questi non mettano in pericolo la vita e la salute. Deve segnatamente:
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il tipo, l’estensione e la verifica del controllo autonomo. Stabilisce in particolare:
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