Legge federale
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Art. 9 Notifica di nuove sostanze
1 L’organo di notifica controlla e valuta i documenti pervenuti unitamente ai servizi federali competenti per gli aspetti tecnici (Servizi di valutazione) e comunica il risultato al notificante entro un termine fissato dal Consiglio federale. 2 Una sostanza notificata può essere immessa sul mercato se l’organo di notifica ha accettato la notifica oppure se entro il termine fissato non ha richiesto ulteriori documenti o informazioni. 3 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti le esigenze e la procedura di notifica di nuove sostanze. Stabilisce le eccezioni all’obbligo di notifica, tenendo conto segnatamente dello scopo d’impiego, del tipo di sostanza o di preparato nonché delle quantità che saranno fabbricate o immesse sul mercato. |