Legge federale
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Art. 21 Sostegno degli scambi culturali
1 La Confederazione può sostenere gli scambi culturali all’interno del Paese. 2 Essa può presentare all’estero le culture svizzere e sostenere gli scambi con altre culture. 3 Essa può gestire proprie istituzioni culturali in importanti centri culturali del mondo e in Paesi con i quali la Svizzera intrattiene scambi privilegiati. |