Legge federale
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Art. 36 Ufficio di revisione
1 L’ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale. 2 Il mandato, lo statuto, le qualifiche, l’indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni34, fatto salvo il capoverso 3. 3 L’ufficio di revisione rende conto del risultato della sua verifica al consiglio di fondazione e al Consiglio federale. 4 Il Consiglio federale può revocare l’ufficio di revisione per gravi motivi. 34 RS 220 |