Legge federale
|
Art. 15 Promozione della lettura e della letteratura 24
La Confederazione può prendere misure destinate a promuovere la lettura e la letteratura. 24 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). |