Art. 11a Registro delle collezioni di dati
1L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tiene un registro delle collezioni di dati accessibile via Internet. Ognuno può consultare questo registro. 2Gli organi federali devono notificare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tutte le collezioni di dati, per la registrazione. 3Le persone private devono notificare le collezioni se:
4Le collezioni di dati devono essere notificate prima di divenire operative. 5In deroga ai capoversi 2 e 3, il detentore della collezione di dati non deve notificare la collezione se:
6Il Consiglio federale disciplina le modalità di notifica delle collezioni di dati e di tenuta e pubblicazione del registro, nonché la funzione e i compiti dei responsabili della protezione dei dati conformemente al capoverso 5 lettera e, come pure la pubblicazione di un elenco dei titolari delle collezioni di dati esentati dall'obbligo di notifica conformemente al capoverso 5 lettere e ed f. 1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885). |