Art. 15 Pretese giuridiche
1Le azioni concernenti la protezione della personalità sono rette dagli articoli 28, 28a e 28l del Codice civile2. L'attore può in particolare chiedere che l'elaborazione dei dati venga bloccata, che se ne impedisca la comunicazione a terzi o che i dati personali siano rettificati o distrutti. 2Se non può essere dimostrata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali, l'attore può chiedere che si aggiunga ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato. 3L'attore può inoltre chiedere che la rettifica, la distruzione, il blocco, segnatamente quello della comunicazione a terzi, nonché la menzione del carattere contestato o la sentenza siano comunicati a terzi o pubblicati. 4Sulle azioni intese a dare esecuzione al diritto d'accesso il giudice decide in procedura semplificata secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 20083. 1 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). |