Art. 19 Comunicazione di dati personali
1Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali se ne esistono i fondamenti giuridici giusta l'articolo 17, oppure se:
1bisNell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali anche d'ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 20043 sulla trasparenza se:
2Gli organi federali hanno il diritto di comunicare, dietro richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 non sono adempite. 3Gli organi federali possono permettere l'accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali degni di particolare protezione come pure profili della personalità possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale.56 3bisGli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base giuridica prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rendono accessibili informazioni al pubblico in virtù del capoverso 1bis. Se non sussiste più l'interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.7 4L'organo federale rifiuta la comunicazione, la limita o la vincola a oneri, se:
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885). |