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Art. 20 Blocco della comunicazione dei dati
1La persona interessata che rende verosimile un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale responsabile blocchi la comunicazione di determinati dati personali. 2L'organo federale rifiuta o toglie il blocco se:
3È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 1bis.2 |