Art. 26 Nomina e statuto
1L'Incaricato è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. La sua nomina sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale. 2Il rapporto di lavoro dell'Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 20002 sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga altrimenti. 3L'Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente, senza ricevere o sollecitare istruzioni da alcuna autorità o da terzi.3 È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale. 4Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il proprio personale. 5All'Incaricato non si applica il sistema di valutazione di cui all'articolo 4 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale. 1 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873). |